Non vi è prova certa che, al momento in cui tenne i predetti comportamenti, l’imputato fosse in possesso di informazioni tali da ingenerare in lui la consapevolezza che gli effetti del suo operato avrebbero potuto assumere una notevole importanza per gli esponenti mafiosi per conto dei quali il Sindona svolgeva attività di riciclaggio. Ugualmente non vi è prova sufficiente che l’imputato abbia avuto consapevolezza dei sospetti emersi, anteriormente al 1974, sui collegamenti tra il Sindona ed ambienti mafiosi, sulla base delle indicazioni provenienti dal Narcotics Bureau degli Usa